Art. 4

Partite contaminate

In vigore dal 5 set 2006
Partite contaminate Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che non siano immessi sul mercato i prodotti di cui all' che risultino contenere riso geneticamente modificato «LL RICE 601».
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Partite contaminate (Art. 4 Decisione (UE) 2006/601) — Testo vigente | Portale Normativo