Art. 1

Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

In vigore dal 1 set 2006
La decisione 2005/393/CE è così modificata: 1) L' è sostituito dal seguente: « Delimitazione delle zone soggette a restrizioni Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D ed E. Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità agli . Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale. Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. Articolo 2 bis Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CEE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati: — gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente; — gli animali provenienti dal di fuori della zona compresa nel raggio di 20 km e destinati a un'azienda ubicata all'interno di tale zona; — gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente e fissazione delle condizioni di polizia sanitaria da parte della medesima autorità» 2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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