Art. 1
Delimitazione delle zone soggette a restrizioni
In vigore dal 1 set 2006
La decisione 2005/393/CE è così modificata:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Delimitazione delle zone soggette a restrizioni
Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D ed E.
Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità agli .
Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.
Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.
Articolo 2 bis
Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CEE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:
—
gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente;
—
gli animali provenienti dal di fuori della zona compresa nel raggio di 20 km e destinati a un'azienda ubicata all'interno di tale zona;
—
gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente e fissazione delle condizioni di polizia sanitaria da parte della medesima autorità»
2)
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:591:oj#art-1