Art. 25

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 ago 2006
Disposizioni transitorie Il pollame, le uova da cova, i pulcini di un giorno, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE e 2001/751/CE possono essere importati o transitare nella Comunità per sei mesi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:696:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie (Art. 25 Decisione (UE) 2006/696) — Testo vigente | Portale Normativo