Art. 25
Disposizioni transitorie
In vigore dal 28 ago 2006
Disposizioni transitorie
Il pollame, le uova da cova, i pulcini di un giorno, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE e 2001/751/CE possono essere importati o transitare nella Comunità per sei mesi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:696:oj#art-25