Art. 2
Condizioni per la prima immissione sul mercato
In vigore dal 23 ago 2006
Condizioni per la prima immissione sul mercato
1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all' soltanto qualora un rapporto analitico originale basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione del riso geneticamente modificato LL RICE 601 ed emesso da un laboratorio accreditato accompagni la partita a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601.
Qualora una partita dei prodotti di cui all' sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico di cui al paragrafo 1 accompagna ogni sezione della partita frazionata.
2. In assenza di un tale rapporto analitico, l'operatore stabilito nella Comunità responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sì che i prodotti di cui all' siano sottoposti a test per dimostrare che non contengono riso geneticamente modificato LL RICE 601. In attesa del rapporto analitico, il prodotto non è commercializzato nella Comunità.
3. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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