Art. 2

In vigore dal 22 ago 2006
Gli Stati membri modificano e pubblicano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:577:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo