Art. 1

Misure integrative di riduzione del rischio

In vigore dal 18 ago 2006
La decisione 2005/734/CE è così modificata: 1) L'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis Misure integrative di riduzione del rischio 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nelle zone del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria, vengano vietate le seguenti attività in conformità dell', paragrafo 1: a) l'allevamento di pollame all'aria aperta con effetto immediato; b) l'uso di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame; c) l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici; d) l'uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami («uccelli da richiamo») nella caccia agli uccelli. 2.   Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese gare di volo degli uccelli.» 2) Sono inseriti i seguenti articoli 2 ter e 2 quater: «Articolo 2 ter Deroghe 1.   In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare le seguenti attività: a) l'allevamento di pollame all'aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso o sotto una tettoia che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame; b) l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto, se necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame e purché adeguatamente protetti dall'accesso di uccelli acquatici selvatici; c) l'abbeveraggio con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso gli uccelli acquatici selvatici, previo trattamento dell'acqua che garantisca l'inattivazione dell'eventuale virus dell'influenza aviaria; d) l'uso di uccelli da richiamo nella caccia agli uccelli: i) da parte dei detentori di uccelli da richiamo iscritti in registri tenuti dall'autorità competente. L'uso è consentito, sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente, per attirare i volatili selvatici ai fini del campionamento nel quadro dei programmi di indagine degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici di cui alla decisione 2005/732/CE; oppure ii) nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono: — l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento, — l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, — la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo, nonché test di laboratorio per l'influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e alla fine della stagione di caccia agli uccelli, — una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame domestico e gli altri volatili in cattività, — la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati, — limitazioni e controllo degli spostamenti degli uccelli da richiamo, soprattutto per impedire il contatto con altri corpi idrici, — l'elaborazione e l'attuazione di «orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza» che precisino gli interventi contemplati dal primo al sesto trattino, — l'attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino. 2.   In deroga all'articolo 2 bis, paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare le concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività. Articolo 2 quater Condizioni di autorizzazione e relativo seguito 1.   Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni previste dall'articolo 2 ter siano concesse solo previa valutazione di rischio conclusasi con esito favorevole e purché si applichino misure di biosicurezza volte a impedire la possibile diffusione dell'influenza aviaria. 2.   Prima di autorizzare l'impiego di uccelli da richiamo a norma dell'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una valutazione di rischio corredata di informazioni sulle misure di biosicurezza che verranno previste per garantire l'idonea applicazione di tale articolo. 3.   Gli Stati membri che concedono deroghe conformemente all'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera d), punto ii), trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione sulle misure di biosicurezza adottate.»
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