Art. 2

In vigore dal 11 ago 2006
1.   Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in sospeso» dell’allegato U della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell'interoperabilità ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2001/16/CE sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione. 2.   Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri: a) l’elenco delle regole tecniche applicabili di cui al paragrafo 1; b) la valutazione di conformità e le procedure di verifica da applicare in relazione all’applicazione di tali regole; c) gli organismi nominati per lo svolgimento delle procedure di verifica e di valutazione della conformità.
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