Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2006
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
«uova da cova»: le uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione, secondo la definizione dell’, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE;
b)
«selvaggina da penna selvatica»: per quanto riguarda i volatili, la selvaggina definita al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
«altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’, paragrafo 6, della direttiva 2005/94/CE, esclusi:
i)
i volatili da compagnia di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003;
ii)
i volatili di giardini zoologici, circhi, parchi di attrazione e laboratori sperimentali, nonché volatili sentinella usati dalle autorità competenti nell’ambito di attività di ricerca e sorveglianza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:563:oj#art-2