Art. 1
In vigore dal 2 ago 2006
Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza che figurano nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom sono modificate nel modo seguente.
1)
All’, paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:
«Qualora un contratto o una convenzione di sovvenzione fra la Commissione e un contraente o un beneficiario esterno comporti il trattamento di informazioni classificate UE nella sede del contraente o del beneficiario, le misure necessarie che tale contraente o beneficiario esterno deve adottare per garantire che le disposizioni di cui all’ siano rispettate nel trattamento di informazioni classificate UE, devono essere parte integrante del contratto o della convenzione di sovvenzione.»
2)
Le norme di sicurezza che figurano nell’allegato alle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza sono modificate come segue:
a)
nella parte I, sezione 5.1, è aggiunta la frase seguente:
«Dette norme minime si applicano altresì qualora la Commissione affidi a soggetti industriali o di altra natura, mediante contratto o convenzione di sovvenzione, mansioni che comportano, implicano e/o comprendono informazioni classificate UE: tali norme minime comuni figurano nella parte II, sezione 27.»;
b)
nella parte II, il testo che figura nell’allegato della presente decisione è aggiunto come sezione 27;
c)
nell’appendice 6 sono aggiunte le abbreviazioni seguenti:
«DSA
:
autorità di sicurezza designata (Designated Security Authority)
FSC
:
nulla osta di sicurezza dei luoghi (Facility Security Clearance)
FSO
:
responsabile della sicurezza dei luoghi (Facility Security Officer)
PSC
:
nulla osta di sicurezza del personale (Personnel Security Clearance)
SAL
:
disposizioni sugli aspetti di sicurezza (Security Aspects Letter)
SCG
:
guida alla classificazione di sicurezza (Security Classification Guide)»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:548:oj#art-1