Art. 2
In vigore dal 1 ago 2006
1. La Repubblica italiana trasmette alla Commissione, entro un mese a decorrere dalla notificazione della presente decisione, tutte le informazioni necessarie per esaminare la conformità degli oneri di servizi pubblico di cui all’ con l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
2. In particolare, fornirà gli elementi seguenti:
—
Una relazione che illustri in dettaglio gli obiettivi socioeconomici dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui all’ e che giustifichi l’adeguatezza e la proporzionalità di detti oneri ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, in particolare con riferimento alle dieci nuove rotte contemplate dalla comunicazione del 7 ottobre 2000.
—
Una spiegazione dettagliata dell’applicazione pratica delle misure previste al punto 1.6 delle due comunicazioni di cui all’ per evitare la «sovracapacità» che si riscontrerebbe a seguito dell’accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, nonché la giustificazione di dette misure alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.
—
Un’analisi giuridica, alla luce del diritto comunitario, che giustifichi le diverse condizioni contenute negli oneri di servizio pubblico di cui all’, in particolare:
—
l’applicazione di tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se non ivi residenti, tenendo conto in particolare degli sconti già esistenti per gli studenti che rientrano in questa categoria di passeggeri;
—
la spiegazione di come sarà applicato nella pratica il criterio della nascita in Sardegna per poter beneficiare di tariffe agevolate;
—
l’obbligo di costituire una cauzione di esercizio e le modalità di calcolo del relativo importo;
—
le differenze tra le nuove strutture tariffarie e quelle imposte dagli oneri di servizio pubblico pubblicati il 10 dicembre 2004;
—
le ragioni che giustificano il fatto che gli oneri di servizio pubblico si applicano ai sistemi aeroportuali di Roma e Milano, piuttosto che ai singoli aeroporti situati all’interno di tali sistemi, e perché almeno il 50 % dei collegamenti previsti fra gli aeroporti sardi e Roma e Milano, dovranno essere operati da e per Fiumicino e da e per Linate;
—
il fondamento giuridico della indivisibilità dei seguenti due pacchetti di rotte:
—
Alghero–Roma, Roma–Alghero, Alghero–Milano e Milano–Alghero; e
—
Olbia–Roma, Roma–Olbia, Olbia–Milano e Milano–Olbia.
—
Un’analisi dettagliata delle relazioni economiche tra la Sardegna e le altre regioni italiane nelle quali si trovano gli aeroporti interessati dagli oneri di servizio pubblico di cui all’.
—
Un’analisi dettagliata dell’offerta attuale delle rotte aeree tra gli aeroporti della Sardegna e gli altri aeroporti italiani interessati dagli oneri di servizio pubblico di cui all’, compresi i voli indiretti, così come un’indicazione della data di entrata in vigore del decreto n. 36.
—
Un’analisi dettagliata delle altre forme di trasporto disponibili e della loro capacità di soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto.
—
Un’analisi della domanda attuale per ciascuna rotta aerea interessata da questi oneri, comprese le previsioni di esercizio (traffico di passeggeri, merci, previsioni finanziarie, ecc.) comunicate dal o dai vettori.
—
Una descrizione precisa delle frequenze e dei tempi di percorrenza necessari per collegare per via terrestre i diversi aeroporti della Sardegna interessati da questi oneri.
—
Una descrizione, alla data della notificazione della presente decisione, della situazione relativa all’esercizio di questi servizi conformemente agli oneri e l’identità del o dei vettori soggetti agli OSP.
—
L’elenco degli eventuali ricorsi già promossi, alla data della notificazione della presente decisione, dinanzi ai tribunali nazionali, così come la situazione giuridica della comunicazione che impone gli oneri di servizio pubblico.
—
Una nota che spieghi se gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella comunicazione del 7 ottobre 2000 hanno continuato ad applicarsi dopo la sospensione e l’abrogazione degli obblighi pubblicati nella comunicazione del 10 dicembre 2004 (e, in caso affermativo, su quale base giuridica) e perché le autorità italiane non ne hanno immediatamente informato la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:547:oj#art-2