Art. 1

In vigore dal 28 lug 2006
È adottata una specifica tecnica di interoperabilità (in appresso denominata «STI») relativa al sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2001/16/CE. La STI è definita nell’allegato della presente decisione. La STI è pienamente applicabile ai carri merci facenti parte del materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale definito nell’allegato I della direttiva 2001/16/CE, tenuto conto degli della presente decisione.
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