Art. 1

In vigore dal 25 lug 2006
La decisione 2005/759/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal seguente: « La presente decisione non si applica all'introduzione nel territorio comunitario di volatili da compagnia vivi al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Croazia, isole Færøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della città del Vaticano.»; 2) all'articolo 5, la data del «31 luglio 2006» è sostituita da quella del «31 dicembre 2006».
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