Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 21 lug 2006
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da uno dei suoi membri. Il presidente viene eletto a maggioranza semplice per un periodo di un anno.
2. Il rappresentante della Commissione assisterà alle riunioni del gruppo e potrà partecipare alle discussioni. Anche altri funzionari della Commissione interessati alle questioni discusse dal gruppo possono partecipare alle sue riunioni.
3. Dopo aver ricevuto il parere dell’EFRAG sull’omologazione degli IFRS o delle IFRIC, il gruppo fornisce la propria consulenza volta ad accertare se il parere dell'EFRAG sia obiettivo e equilibrato.
4. Il gruppo fornisce la propria consulenza alla Commissione in un breve lasso di tempo che non dovrebbe superare le tre settimane a decorrere dalla data di ricevimento del parere dell'EFRAG. In circostanze eccezionali, in particolare quando la questione è complessa, questo periodo può essere prolungato a quattro settimane.
5. La consulenza finale del gruppo è pubblicata sul sito Internet della Commissione.
6. Quando il gruppo identifica un punto problematico, il presidente del gruppo avvia un dialogo con l'EFRAG al fine di risolvere la questione prima che il gruppo emetta la propria consulenza finale. La Commissione può fornire assistenza nelle discussioni tra il gruppo e l’EFRAG nell’intento di trovare una soluzione equilibrata.
7. Il presidente del gruppo di esperti tecnici (TEG) dell’EFRAG può partecipare alle riunioni del gruppo in qualità di osservatore. Il presidente o il rappresentante della Commissione possono inoltre chiedere ad altri esperti od osservatori aventi competenza specifica su un punto dell’ordine del giorno di partecipare, se ciò è utile e/o necessario, ai lavori del gruppo.
8. Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora secondo la Commissione esse abbiano natura riservata.
9. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello adottato dalla Commissione (6).
10. Oltre ai documenti menzionati nel presente articolo, la Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:505:oj#art-4