Art. 3

In vigore dal 19 lug 2006
I Paesi Bassi registrano il loro credito nei confronti di KG Holding NV e/o Kliq Reïntegratie per la somma di 35,75 milioni di euro in quanto creditori nella procedura fallimentare davanti al curatore. I Paesi Bassi provvedono a mettere in liquidazione la società in modo tale da porre fine alla distorsione della concorrenza, il che significa che le attività delle imprese interessate devono essere sospese e che i loro attivi devono essere venduti quanto prima a condizioni di mercato.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/939 — Testo vigente | Portale Normativo