Art. 2
In vigore dal 19 lug 2006
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo in oggetto e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le conclusioni dell’esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
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