Art. 1
In vigore dal 18 lug 2006
Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006.
I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
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