Art. 2

In vigore dal 14 lug 2006
1.   Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione. 2.   A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.
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