Art. 1

In vigore dal 5 lug 2006
1.   Le misure che la Polonia ha attuato per la ristrutturazione di Huta Częstochowa SA sulla base della decisione di ristrutturazione del 7 agosto 2003 modificata il 1o dicembre 2003 e il 30 aprile 2004 non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. 2.   Le misure che la Polonia ha adottato per il funzionamento di Huta Stali Częstochowa Srl non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
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