Art. 2

In vigore dal 5 lug 2006
Ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 16.3, i seguenti paesi terzi sono riconosciuti come indenni da Cercospora angolensis Carv. et Mendes: a) tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell’America del Nord, centrale e del Sud, nei Caraibi, in Asia, ad eccezione dello Yemen, in Europa e in Oceania; b) tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione di: Angola, Camerun, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guinea, Kenia, Mozambico, Nigeria, Uganda, Zambia e Zimbabwe.
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