Art. 3
In vigore dal 4 lug 2006
1. Il Portogallo prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’, già posti illegalmente a loro disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero.
4. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
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