Art. 2

In vigore dal 22 giu 2006
1.   I Paesi Bassi adottano tutte le misure del caso affinché siano recuperati dal PO gli aiuti di cui all', posti illegalmente a disposizione del beneficiario. 2.   Il recupero viene seguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi maturati dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero effettivo. 3.   Gli interessi da recuperare in forza del paragrafo 2 sono calcolati conformemente alle procedure di cui agli articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (67). 4.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, i Paesi Bassi invitano il beneficiario designato all' a rimborsare gli aiuti ritenuti illegalmente incompatibili con il trattato CE, compresi gli interessi dovuti.
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