Art. 1

In vigore dal 19 giu 2006
L’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificato come segue: 1) la sezione I è modificata come segue: a) le parti A e B sono soppresse; b) la parte C è sostituita dalla seguente: «C. Misure del tipo Leader+ Oltre alle misure previste all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, può essere concesso un sostegno per le seguenti misure: a) costruzione di partenariati rappresentativi per lo sviluppo locale; b) elaborazione di strategie di sviluppo integrate; c) finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.» ; c) la parte D è sostituita dalla seguente: «D. Servizi di consulenza e di divulgazione agricole 1) È concesso un sostegno per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole. Per il periodo 2007–2009 tale sostegno non può essere compreso nel programma di sviluppo rurale, qualora sia previsto un sostegno ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2) Per il periodo 2010–2013 tale sostegno è concesso esclusivamente per la fornitura di servizi agli agricoltori che beneficiano di un sostegno per l’agricoltura di semisussistenza, quale previsto dall’articolo 20, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. I servizi di consulenza agli agricoltori di cui al punto 1 coprono almeno: a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.» ; d) il testo della parte E è modificato come segue: i) nel punto 3), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente parte E in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20 % della rispettiva assegnazione annua proveniente dalla sezione garanzia del FEAOG, di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente atto di adesione.» ; ii) è aggiunto il punto seguente: «5) Il contributo finanziario della Comunità a questa misura è escluso dal calcolo dell’equilibrio tra gli obiettivi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.» ; e) le parti F e G sono soppresse; 2) nella sezione II è soppresso il punto 1; 3) la sezione IV è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’80 % per gli assi 1 e 3 e per l’assistenza tecnica. In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’82 % per l’asse 2.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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