Art. 2

Notifica

In vigore dal 14 giu 2006
Notifica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché la sospetta presenza e la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità siano obbligatoriamente e immediatamente notificate all'autorità competente. 2.   Gli Stati membri notificano i risultati della sorveglianza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità condotta sui mammiferi e comunicano immediatamente alla Commissione eventuali risultati positivi rilevati a seguito di tale sorveglianza.
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