Art. 1

In vigore dal 14 giu 2006
La decisione 2006/346/CE è così modificata: 1) L' è sostituito dal seguente: « La Germania provvede affinché nessun suino venga spedito verso altri Stati membri e paesi terzi: a) dalle aree elencate nell'allegato I; b) da aziende del suo territorio, ubicate al di fuori delle aree elencate nell'allegato I, che abbiano ricevuto, dal 15 marzo 2006, suini provenienti da un'azienda ubicata nelle aree elencate nell'allegato I.» 2) L' è sostituito dal seguente: « 1.   La Germania provvede affinché: a) fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli articoli 9, 10 e 11: i) non si effettui alcun trasporto di suini da aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A; ii) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati solo, — sulle strade principali o su rotaia; — conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto detti suini entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini; b) non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di: i) suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda; ii) suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda: — nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione, — nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza: a) direttamente — ai fini di una macellazione immediata — verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.3, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo; b) a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda di origine: i) nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; ii) nella quale l'esame clinico condotto conformemente all'allegato, capitolo IV, punto D.2 e punto D.4, dal secondo al quarto paragrafo, della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo. c) In deroga alla lettera b), punto i), la Germania può: i) ridurre il periodo di 45 giorni a un periodo di 20 giorni, purché nei sei mesi immediatamente precedenti la spedizione dei suini nell'azienda di origine di cui alla lettera b) non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, provenienti da un'unica e medesima azienda; oppure ii) sospendere l'applicazione della condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), qualora nell'azienda di origine di cui a detto paragrafo non siano stati introdotti altri suini, se non scrofette, sottoposte con esito negativo ai seguenti test di laboratorio effettuati su campioni prelevati non oltre 10 giorni prima della data di spedizione: — test per la ricerca di anticorpi, — due test successivi, eseguiti a distanza di sette giorni l'uno dall'altro per la rilevazione del genoma del virus della peste suina classica (RT-PCR) e condotti presso il laboratorio nazionale di riferimento. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza, purché: a) il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE; b) nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui all'allegato, capitolo IV, punto D.2, della decisione 2002/106/CE. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata situata all'interno della zona di protezione, purché: a) l'azienda di destinazione designata sia ubicata ad almeno 10 km dal confine nazionale con un altro Stato membro e purché in tale azienda non siano stati presenti suini per almeno 21 giorni successivamente alla data di completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/89/CE; b) prima dell'introduzione dei suini l'azienda di destinazione designata abbia subito una terza pulizia e disinfezione sotto controllo veterinario; c) tutti i suini giungano all'azienda di destinazione designata entro un periodo di 20 giorni; d) i suini dell'azienda di destinazione designata vengano sottoposti a un esame sierologico secondo quanto previsto dall'allegato, capitolo IV, punto E, della decisione 2002/106/CE, effettuato non prima che siano trascorsi 40 giorni dalla data di arrivo degli ultimi suini di cui alla lettera c); e) nessun suino lasci l'azienda di destinazione designata, salvo che ai fini di una macellazione diretta in un mattatoio ubicato nelle aree di cui all'allegato I, lettera A e successivamente all'esame di cui alla lettera d). L'autorità tedesca competente registra ogni suddetto trasporto di suini e ne informa immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.» 3) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1.   La decisione 2006/346/CE è così modificata: a) All', paragrafo 1, la lettera b) è soppressa. b) All', paragrafo 2, lettera b), le parole “all'interno di tali aree” sono sostituite dalle parole “in Germania”. c) All', paragrafo 4, lettera e), le parole “mattatoio ubicato nelle aree di cui all'allegato I, lettera A,” sono sostituite dalle parole “mattatoio designato ubicato nel Regierungsbezirk Münster”. d) All'allegato I, la lettera A è sostituita dalla seguente: “A. Nella Renania settentrionale-Vestfalia la zona di sorveglianza istituita a norma della direttiva 2001/89/CE intorno ai focolai Borken-01, Borken-02 e Borken-03.” e) All'allegato I, la lettera B è soppressa. Il presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o luglio 2006. 2.   La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2006. Le misure di cui alla presente decisioni non possono, tuttavia, essere più applicate a decorrere dalla data in cui: a) tutte le aziende di cui all', paragrafo 4, lettera a), siano state sottoposte con esito negativo agli esami sierologici di cui all', paragrafo 4, lettera d); b) la Germania abbia notificato l'esito negativo di detti esami alla Commissione e agli altri Stati membri. 3.   Ai fini del paragrafo 1, in data 30 giugno 2006 la Germania conferma alla Commissione e agli altri Stati membri: a) di essersi conformata alle condizioni di cui alla presente decisione; b) che dalla data di adozione della presente decisione nelle aree elencate nell'allegato I non si sono avuti ulteriori focolai sospetti o effettivi di peste suina classica. 4.   Avuta conferma del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi così da renderle conformi alla presente decisione.» 4) L'allegato I della decisione 2006/346/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
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