Art. 2

In vigore dal 12 giu 2006
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della Comunità.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/580 — Testo vigente | Portale Normativo