Art. 2

In vigore dal 9 giu 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/530 — Testo vigente | Portale Normativo