Art. 4
In vigore dal 7 giu 2006
La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, delle misure di esecuzione già adottate o pianificate. La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.
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