Art. 1

In vigore dal 30 mag 2006
La decisione 2006/346/CE è così modificata: 1) L’ è sostituito dal seguente: « La Germania provvede affinché non vengano spediti suini verso altri Stati membri e paesi terzi: a) dalle areee elencate nell’allegato I; b) dalle aziende del suo territorio situate al di fuori delle aree elencate nell’allegato I, che abbiano ricevuto, dal 15 gennaio 2006, suini provenienti da un’azienda ubicata nella Renania settentrionale-Vestfalia.» 2) È inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis 1.   In deroga all’articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino della direttiva 2001/89/CE, la Germania è autorizzata, per le carni suine ottenute nei modi precisati al paragrafo 2: a) ad apporre la bollatura sanitaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004; b) a non sottoporre le carni fresche a trattamento successivo ulteriore secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE. 2.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f) e paragrafo 2, quando la Germania applica la deroga di cui al paragrafo 1, le carni sono ottenute da suini macellati entro 12 ore dal loro arrivo al macello e provenienti: a) da una zona di sorveglianza ubicata nelle aree elencate nell’allegato I, punto A della presente decisione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2001/89/CE, e attorno a una zona di protezione in cui: i) non sia stato individuato alcun focolaio di peste suina classica nel corso del periodo di 21 giorni precedente il trasferimento dei suini verso il macello e siano trascorsi almeno 21 giorni dalla prima operazione di pulizia e di disinfezione delle aziende infette; ii) siano stati effettuati, con risultati negativi, esami clinici per l’individuazione della peste suina classica in tutte le aziende di tali zone di protezione e di sorveglianza a seguito dell’individuazione di casi di peste suina classica; b) da un’azienda: i) che sia stata autorizzata dall’autorità competente a trasferire suini verso un macello designato; ii) che non abbia avuto alcun contatto con un’azienda infetta successivamente all’indagine epidemiologica; iii) che sia stata sottoposta a periodiche ispezioni di un veterinario a seguito dell’istituzione della zona di sorveglianza, ispezioni che abbiano riguardato tutti i suini detenuti dall’azienda; iv) nella quale tutti i suini siano stati sottoposti a esami clinici e di laboratorio a norma dei paragrafi 1, 3, 4 e 5 del capitolo IV, parte D dell’allegato della decisione 2002/106/CE. 3.   La Germania provvede affinché il macello designato in applicazione dei paragrafi 1 e 2: a) sia situato nelle aree elencate nell’allegato I, punto A; b) non accetti lo stesso giorno suini destinati alla macellazione oltre a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   La Germania provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini di cui al paragrafo 2 siano puliti e disinfettati due volte dopo ogni trasporto.» 3) È inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis 1.   La Germania provvede affinché, per le carni suine di cui all’articolo 3 bis della presente decisione: a) sia rilasciato un certificato conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, compilato dal veterinario ufficiale con l’attestato sanitario riportato nell’allegato III della presente decisione; b) il certificato di cui alla lettera a) accompagni dette carni suine. 2.   La Germania provvede affinché alla Commissione e agli Stati membri siano comunicate le seguenti informazioni circa i suini di cui all’articolo 3 bis: a) prima della macellazione dei suini, il nome e l’ubicazione dei macelli designati per ricevere i suini destinati alla macellazione; b) dopo la macellazione dei suini, una relazione settimanale contenente informazioni su: i) il numero di suini macellati nei macelli designati; ii) il sistema di identificazione e i controlli dei movimenti applicati ai suini destinati alla macellazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 2001/89/CE.» 4) L’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   La Germania provvede affinché: a) nelle aree elencate nell’allegato I, punto A, almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o i quali richiedano l’ingresso negli spazi destinati ai suini e l’uso di veicoli adibiti al trasporto di suini e di veicoli adibiti al trasporto di mangimi, letame o animali morti da e verso aziende suinicole siano limitati a tali zone e non condivisi con altre parti della Comunità; b) se le aree elencate nell’allegato I, punto A sono divise in zone definite in base al rischio, le disposizioni della lettera a) si applicano soltanto a queste zone; c) le persone e i veicoli di cui alla lettera a) possano fornire servizi al di fuori delle aree elencate nell’allegato I, punto A o delle zone a rischio, a condizione che i veicoli, le attrezzature e qualsiasi altro oggetto che possa trasmettere la malattia siano preliminarmente sottoposti ad un’accurata disinfezione e pulizia e non siano stati in contatto con suini o aziende suinicole per almeno tre giorni; si considerano avvenuti all’interno della zona definita o delle zone definite i contatti connessi ai trasporti effettuati a norma dell’, paragrafo 2, lettera a); d) fatte salve le misure adottate in applicazione della direttiva 2001/89/CE nelle aziende suinicole situate nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken, nella Renania settentrionale-Vestfalia, sia attuato quanto prima il vuoto sanitario preventivo; e) nelle aree elencate nell’allegato I, punto A siano attuate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all’allegato II; f) le misure previste in caso di sospetto di presenza della peste suina classica nei suini di un’azienda siano applicate ove necessario, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/89/CE; g) sia organizzata un’adeguata campagna d’informazione destinata agli allevatori di suini. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1, lettera d) sono adottate senza pregiudizio della decisione 90/424/CEE.» 5) È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare degli articoli 10, paragrafo 4, e 11, paragrafo 3, la Germania provvede affinché nelle aree elencate nell’allegato I, punto A: a) le misure nelle zone di protezione e di sorveglianza continuino ad applicarsi fintanto che siano trascorsi almeno 40 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione delle aziende infette; b) i suini presenti in tutte le aziende situate nelle zone di sorveglianza siano sottoposti, oltre agli esami di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/89/CE, e prima che le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE siano revocate nella zona di sorveglianza, agli esami clinici e di laboratorio effettuati a norma del capitolo IV, punto F, dell’allegato della decisione 2002/106/CE; questi esami non possono essere praticati prima che siano trascorsi 30 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione delle aziende infette.» 6) L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri diversi dalla Germania provvedono affinché: a) non siano spediti suini verso aziende o macelli situati nelle aree elencate nell’allegato I, punto A; b) nel loro territorio, le persone e i veicoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), si conformino alle restrizioni specificate a tale lettera e forniscano soltanto servizi conformi a quanto disposto alla lettera c) di detto articolo.» 7) L’allegato II della decisione 2006/346/CE è sostituito dall’allegato I della presente decisione. 8) Il testo dell’allegato II della presente decisione è aggiunto come allegato III.
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