Art. 67
In vigore dal 29 mag 2006
Il segretariato:
a)
fornisce supporto amministrativo al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello, ad Comitato di regolamentazione ed ai Forum;
b)
riesamina la corretta esecuzione, ad opera delle parti, degli obblighi ad esse imposti dal presente trattato e trasmette al Consiglio ministeriale relazioni annuali sui progressi compiuti;
c)
riesamina e coadiuva il coordinamento effettuato dalla Commissione europea dell’attività dei donatori nei territori delle parti aderenti e nel territorio posto sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo e fornisce supporto amministrativo ai donatori;
d)
espleta le altre funzioni ad essa conferite dal presente trattato o da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale, ad esclusione del potere di adottare misure; e
e)
adotta atti procedurali.
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