Art. 67

In vigore dal 29 mag 2006
Il segretariato: a) fornisce supporto amministrativo al Consiglio ministeriale, al Gruppo permanente ad alto livello, ad Comitato di regolamentazione ed ai Forum; b) riesamina la corretta esecuzione, ad opera delle parti, degli obblighi ad esse imposti dal presente trattato e trasmette al Consiglio ministeriale relazioni annuali sui progressi compiuti; c) riesamina e coadiuva il coordinamento effettuato dalla Commissione europea dell’attività dei donatori nei territori delle parti aderenti e nel territorio posto sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo e fornisce supporto amministrativo ai donatori; d) espleta le altre funzioni ad essa conferite dal presente trattato o da un atto procedurale adottato dal Consiglio ministeriale, ad esclusione del potere di adottare misure; e e) adotta atti procedurali.
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Art. 67 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo