Art. 2
In vigore dal 29 mag 2006
Le misure indicate nel progetto di lettera che figura nell’allegato sono adottate a titolo delle misure adeguate di cui all’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo ACP-CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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