Art. 1
In vigore dal 22 mag 2006
La decisione 2005/1/CE è così modificata:
1)
L’ è così modificato:
a)
All’, al primo comma sono aggiunti i seguenti quinto e sesto trattino:
«—
l’apparecchio denominato “Ultra-sound IS-D-05” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell’allegato,
—
l’apparecchio denominato “Needle IS-D-15” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell’allegato.»
b)
Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il metodo di classificazione “Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)” può essere applicato esclusivamente in macelli in cui non siano macellati più di 200 suini la settimana in media annuale.»
2)
L’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:383:oj#art-1