Art. 1
In vigore dal 15 mag 2006
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, la Lituania è autorizzata a disporre che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi o di un acquisto intracomunitario di beni sia pari al valore normale, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, nei due seguenti casi:
a)
se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE;
b)
se il corrispettivo è notevolmente superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha diritto all'intera deduzione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE.
La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire la frode o l’evasione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla normativa nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.
Storico versioni
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