Art. 1
In vigore dal 15 mag 2006
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 octies, la Lituania è autorizzata a designare quale debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi ai sensi dell’.
Storico versioni
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