Art. 2
In vigore dal 15 mag 2006
Il presidente del Consiglio, in nome della Comunità europea, e il presidente della Commissione, in nome della Comunità europea dell’energia atomica, procedono alla notifica di cui all’articolo 14 dell’accordo e sono autorizzati a convenire con la Confederazione svizzera, mediante scambio di lettere, che, dopo l’allargamento del 1o maggio 2004, il testo dell’accordo fa fede in tutte le lingue degli Stati membri.
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