Art. 2

In vigore dal 5 mag 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/592 — Testo vigente | Portale Normativo