Art. 1

In vigore dal 4 mag 2006
La decisione 2006/274/CE è così modificata: 1) All', il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) il trasporto di suini destinati alla riproduzione o alla produzione verso un'azienda ubicata al di fuori della Germania, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda: i) ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I; ii) nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; iii) nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.» 2) All', il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di: i) suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda; ii) suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda: — nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; — nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.» 3) All', il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) a un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I, purché tali suini siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda: i) nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione; ii) nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo. Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali informano immediatamente la Commissione sui trasporti avvenuti da un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I (lettera A) verso un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I (lettera B).» 4) L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri assicurano che i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda in Germania in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo l'ultima operazione prima di poter essere utilizzati per il trasporto di suini al di fuori della Germania.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/328 — Testo vigente | Portale Normativo