Art. 1
In vigore dal 26 apr 2006
La decisione 2006/274/CE è così modificata:
1)
All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, la Germania può autorizzare:
a)
il trasporto diretto di suini destinati alla macellazione a un macello situato al di fuori del proprio territorio ai fini di una macellazione immediata, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini provengano da un'unica azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;
b)
il trasporto di suini destinati alla riproduzione o alla produzione verso un'azienda ubicata al di fuori della Germania, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:
i)
ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;
ii)
nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;
iii)
nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.»
2)
L' è sostituito dal seguente:
«1. La Germania provvede affinché:
a)
fatte salve le misure di cui alla direttiva 2001/89/CE, in particolare agli articoli 9, 10 e 11:
i)
non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende ubicate nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A;
ii)
il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende ubicate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A, e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree siano autorizzati solo:
—
sulle strade principali o su rotaia,
—
conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini;
b)
non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:
i)
suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;
ii)
suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 45 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:
—
nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione,
—
nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, ma al di fuori di una zona di protezione o sorveglianza:
a)
direttamente ai fini di una macellazione immediata verso un macello ubicato in tali aree oppure, in casi eccezionali, verso macelli designati in Germania ubicati al di fuori di tali aree, purché i suini vengano spediti da un'azienda in cui l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.3, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo;
b)
a un'azienda ubicata all'interno di tali aree, purché tali suini siano rimasti per almeno 45 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 45 giorni, in un'unica azienda:
i)
nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 45 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;
ii)
nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare il trasporto di suini da un'azienda ubicata in una zona di sorveglianza a un'azienda designata in cui non siano presenti suini e che sia situata all'interno della stessa zona di sorveglianza o della zona di protezione in essa compresa, purché:
—
il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), e paragrafo 2, della direttiva 2001/89/CE,
—
nell'azienda dalla quale vengono spediti i suini sia stato eseguito con esito negativo l'esame di cui al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE.
Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e ne informano immediatamente la Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.»
3)
L' è sostituito dal seguente:
«
La Germania provvede affinché verso altri Stati membri e paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:
a)
sperma suino, salvo sperma di verri tenuti in un centro di raccolta di cui all', lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I, lettera A;
b)
ovuli ed embrioni di suini, a meno che essi non provengano da animali tenuti in un'azienda ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I, lettera A.»
4)
All'articolo 5, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1)
nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, venga definita dalle autorità competenti almeno una zona a rischio e affinché almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o che richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e i veicoli impiegati per il trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso le aziende suinicole situate nelle aree di cui all'allegato I, lettera A, siano limitati alle zone definite e non vengano condivisi con altre parti della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, nonché dopo l'assenza di ogni contatto con suini o aziende suinicole per almeno tre giorni. Si considerano avvenuti all'interno delle zone definite i contatti connessi ai trasporti effettuati a norma dell', paragrafo 2, lettera a);
2)
nelle aree indicate nell'allegato I, lettera A, vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II;»
5)
All'articolo 6, il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri non inviano suini a macelli ubicati nelle aree di cui all'allegato I, lettera A.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda in Germania in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo l'ultima operazione prima di poter essere utilizzati per il trasporto di suini al di fuori della Germania;»
6)
L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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