Art. 1
Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In vigore dal 21 apr 2006
La decisione 2004/407/CE della Commissione è così modificata:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Deroga relativa all’importazione di gelatina fotografica
In deroga all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e in virtù della presente decisione, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il regno Unito autorizzano l’importazione di gelatina destinata esclusivamente all’industria fotografica (“gelatina fotografica”), prodotta a partire da materiali contenenti la colona vertebrale di bovini, classificati come materiale di categoria 1 a norma del citato regolamento.»
2)
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»
3)
Gli allegati I e III sono stati modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:311:oj#art-1