Art. 1
In vigore dal 7 apr 2006
La decisione 2006/115/CE è modificata come segue.
1)
All' è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicare in caso di focolaio di influenza aviaria nel pollame adottate in conformità della direttiva 92/40/CEE oppure, se pertinente, fatte salve misure di protezione comunitarie più rigorose relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza del sottotipo H5N1.»
2)
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la presenza di un virus dell'influenza aviaria A ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, rispettivamente per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dalla data di raccolta dei campioni prelevati da uccelli selvatici nei quali è stata confermata la presenza del virus dell'influenza aviaria H5 ad alta patogenicità.»
3)
All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all', paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto:
a)
di pollame e selvaggina da penna d’allevamento verso le aziende poste sotto controllo ufficiale situate nella zona di protezione o di sorveglianza;
b)
di pollastre mature per la deposizione verso le aziende poste sotto controllo ufficiale nello stesso Stato membro. Il pollame rimane nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l'arrivo di tali pollastre.»
4)
All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio purché nell'azienda di destinazione non vi siano altro pollame o volatili in cattività, ad eccezione dei volatili da compagnia di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto i), che siano tenuti separati dal pollame, oppure purché il trasporto venga effettuato alle condizioni descritte all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2005/94/CE e purché il pollame resti nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l’arrivo di tali pulcini;»
5)
All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
l’invio di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni specifici dalla zona di protezione verso i laboratori o istituti designati a fini scientifici, diagnostici o farmaceutici.»
6)
All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
«g)
carne fresca di pollame o selvaggina da penna d’allevamento, carne macinata e preparati a base di carne e carne separata meccanicamente contenente tali carni, ottenuta da pollame da macello o da selvaggina da penna d’allevamento proveniente dall’interno o dall’esterno di tale zona verso la parte rimanente del territorio nazionale, se tale carne:
i)
è chiaramente identificata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2002/99/CE mediante la bollatura di cui all’allegato II di detta direttiva o il marchio nazionale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005;
ii)
è stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o selvaggina da penna d’allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi; nonché
iii)
è usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato in altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui all’allegato III, tabella 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2002/99/CE.»
7)
All’articolo 8, il paragrafo 2 è soppresso.
8)
All'articolo 9, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sottoprodotti di origine animale
i)
conformi alle condizioni stabilite nell’allegato VII, capitoli II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A), e nell’allegato VIII, capitoli II (B) e III (II.A), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure
ii)
trasportati in condizioni di biosicurezza verso impianti di trasformazione designati, riconosciuti in conformità del capo III o del capo IV del regolamento (CE) n. 1774/2002, in modo che il trattamento assicuri almeno l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria; oppure
iii)
trasportati in condizioni di biosicurezza verso appositi impianti ai fini della trasformazione in mangimi in conformità della deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002;»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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