Art. 1
Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne
In vigore dal 5 apr 2006
La decisione 2005/432/CE è così modificata:
1)
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne
Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:
a)
i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);
b)
i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).»
2)
Gli allegati I, II e III sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:330:oj#art-1