Art. 3

In vigore dal 4 apr 2006
La parte di aiuto menzionata all’ che copre le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente è compatibile con il mercato comune. La parte di aiuto menzionata all’ che supera le perdite effettive del progetto calcolate a fine progetto da un contabile indipendente è incompatibile con il mercato comune.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/746 — Testo vigente | Portale Normativo