Art. 1
In vigore dal 31 mar 2006
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni o l'introduzione nella Comunità dalla parte del territorio della Svizzera di cui all'allegato per quanto riguarda:
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pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all', terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie,
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carni fresche di selvaggina da penna selvatica,
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carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,
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alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,
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trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o febbraio 2006.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente o prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (*1) ottenute/o/i da volatili abbattuti prima del 1o febbraio 2006 e in conformità all', paragrafo 2, della decisione 2006/265/CE della Commissione.
(*1) Cancellare la voce non pertinente.»
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4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:265:oj#art-1