Art. 3
In vigore dal 28 mar 2006
Gli Stati membri definiscono un piano nazionale di attuazione della STI in base ai criteri specificati nel capitolo 7 dell'allegato.
Essi comunicano tale piano d'attuazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Sulla base di questi piani nazionali la Commissione redige un piano direttore per l'UE in base ai principi specificati nel capitolo 7 dell'allegato.
Storico versioni
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