Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 28 mar 2006
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9; c) prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.
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eli:dec:2008:280:oj#art-2

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