Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 28 mar 2006
Autorizzazione
Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite dalla presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9;
b)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9;
c)
prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti da granturco MON-ØØØ21-9 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:280:oj#art-2