Art. 3
In vigore dal 28 mar 2006
La presente decisione si applica a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di una decisione della Comunità che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9), ovvero costituiti o prodotti a partire da tale granturco, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 la cui destinataria è Syngenta Seeds S.A.S.
Storico versioni
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Proeli:dec:2008:279:oj#art-3