Art. 1
In vigore dal 27 mar 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalle contee della Romania elencate nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:264:oj#art-1