Art. 1
In vigore dal 27 mar 2006
La decisione 2005/648/CE è modificata come segue.
1)
All’articolo 5, la data del «23 agosto 2006» è sostituita da quella del «23 gennaio 2007».
2)
All’ sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«4. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE, cui va aggiunta la seguente dicitura:
“Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.
5. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE:
“Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.»
3)
L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:263:oj#art-1