Art. 1
In vigore dal 20 mar 2006
1. Nell’allegato alla presente decisione sono stabilite le prescrizioni tecniche dettagliate necessarie per eseguire le prove relative all’impiego di sistemi di protezione frontale in qualità di componenti originali installati su un veicolo a motore e di unità tecniche separate, di cui all’allegato I, punto 3, della direttiva 2005/66/CE.
2. Nel caso di prove di omologazione di un sistema di protezione frontale come componente originale installato su un veicolo, qualora il sistema da provare sia stato progettato per essere utilizzato su diversi tipi di veicoli, tale sistema deve essere omologato separatamente per ogni tipo di veicolo cui è destinato.
L’autorità di omologazione ha facoltà di derogare a prove supplementari qualora i tipi di veicolo in questione o i modelli dei sistemi di protezione frontale siano considerati sufficientemente simili.
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