Art. 3

In vigore dal 20 mar 2006
1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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