Art. 3
In vigore dal 19 mar 2006
1. L'Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all', già posti illegalmente a loro disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, a condizioni che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. Il recupero viene completato al più presto. In particolare, qualora l'aiuto sia già stato concesso mediante riduzione dei pagamenti delle imposte dovute durante l'esercizio fiscale in corso, l'Italia deve riscuotere l'intera imposta dovuta con l'ultimo versamento previsto per il 2004. In tutti gli altri casi, l'Italia recupera l'imposta dovuta al più tardi alla fine del periodo fiscale in cui cade la data di notificazione della presente decisione.
4. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero.
5. Gli interessi sono calcolati a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
6. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l'Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all' di rimborsare gli aiuti illegali comprensivi di interessi.
Storico versioni
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